E-BOOK: QUIZ PER I CONCORSI PER IL CONFERIMENTO
DELLE SEDI FARMACEUTICHE
Si fa seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 11 agosto 2025, che approva le tremila domande con le relative risposte per i concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, per rappresentare quanto segue.
Per garantire la massima intellegibilità dei quiz approvati dal Ministero della salute e una loro più agevole consultazione da parte degli interessati, la Federazione Nazionale ha deciso di sviluppare un apposito e-book che, raccogliendo in modo chiaro e sistematico tutte le domande e le risposte, potrà senz’altro costituire per i farmacisti un utile strumento di approfondimento e di esercitazione in vista dei concorsi che saranno banditi in futuro.
La messa a punto di tale strumento di consultazione digitale rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’attenzione costantemente riservata alle esigenze e alle aspirazioni dei farmacisti, che la FOFI ritiene quantomai doveroso salvaguardare e valorizzare.
L’e-book è consultabile sul sito istituzionale della Federazione Nazionale nella sezione disponibile al seguente link.
ECM
SCADENZA TRIENNIO 2023-2025 e dati COGEAPS certificabilità ECM
Con riferimento all’obbligatorietà della Educazione Continua in Medicina (ECM) sancita dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico del Farmacista, si segnala quanto segue in vista dell’approssimarsi della scadenza del triennio ECM 2023-2025, fissata al 31 dicembre 2025.
La partecipazione alle attività formative ECM, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in quanto presupposto per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. Il costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale costituisce per il farmacista un onere nell’interesse della salute della collettività.
A seguito dell’entrata in vigore della norma introdotta dall’articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 e s.m.i., a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, l’efficacia delle polizze assicurative (di cui all’articolo 10 della L. n. 24/2017), è condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio ECM (N.B. attenzione anche all’esenzione automatica dei professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria e l’obbligo del singolo sanitario di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il citato portale COGEAPS, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM).
Si ricorda che i crediti ECM riportati sul COGEAPS non possono tenere ancora conto di tutti i corsi ECM del corrente anno, che non sono stati ancora rendicontati dai Provider.
In proposito, si evidenzia che tutti i Provider (ivi incluso la FOFI) effettuano la rendicontazione all’AGENAS dei corsi ECM nel termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD (e non dalla data dell’attestato ECM) e che, solo successivamente, l’AGENAS trasmette al sistema informatico del COGEAPS https://application.cogeaps.it/login/ il flusso dati con i crediti conseguiti.
Newsletter Enpaf maggio 2025
Tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali Enpaf dovuti per l’anno 2025
| Contributo | Previdenza | Assistenza | Maternità | TOTALE |
| Intero | 5.314,00 | 37,00 | 16,00 | 5.367,00 |
| Doppio | 10.628,00 | 37,00 | 16,00 | 10.681,00 |
| Triplo | 15.942,00 | 37,00 | 16,00 | 15.995,00 |
| Riduzione del 33,33% | 3.543,00 | 37,00 | 16,00 | 3.596,00 |
| Riduzione del 50% | 2.657,00 | 37,00 | 16,00 | 2.710,00 |
| Riduzione dell’85% | 797,00 | 37,00 | 16,00 | 850,00 |
| Solidarietà 3% (dipendenti) | 159,00 | 37,00 | 16,00 | 212,00 |
| Solidarietà 1% (disoccupati) | 53,00 | 37,00 | 16,00 | 106,00 |
Quota di iscrizione una tantum: euro 52 (non dovuta dagli iscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).
Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa, incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990, è integralmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa).
L’articolo10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/1986 prevede, infatti, che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Sono quindi deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, interi o ridotti, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione ex articolo 7 bis del Regolamento di previdenza Enpaf (periodo 1995 / 2003).
CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
QUADRIENNIO 2024/2028
Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2024/2028
Aggiornamento tabelle stupefacenti:
esclusione dalla tabella I di sostanze, utilizzabili per la fabbricazione illecita di fentanil,
classificate come precursori di droghe e sottoposte alle relative misure di controllo
Riferimenti: Ministero della Salute - Decreto 20 giugno 2024 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento in calce alla Tabella I di una nota di esplicita esclusione di sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1”. (GU n.153 del 2-7-2024)
Con D.M. 20.4.2024 (clicca qui) è stato disposto un ulteriore aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990.
Con il citato D.M., al fine di favorire l'individuazione e l’applicazione delle misure di controllo a tutela della salute pubblica, è stato disposto l’inserimento, in calce alla Tabella I (contenente le sostanze d’abuso e, dunque, non commercializzabile in farmacia) del DPR 309/1990, di una nota che esclude espressamente dalla medesima tabella le seguenti sostanze - classificate precursori di droghe di categoria 1 - che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi:
4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP);
norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide);
1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP).
Tale esclusione, come riportato nelle premesse del decreto, è stata disposta in considerazione del fatto che le sostanze in questione (a seguito della classificazione disposta dalla normativa europea) sono state sottoposte alle misure di controllo previste per i precursori di droghe di categoria 1, ritenute adeguate per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e che, allo stesso tempo, non comportano oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell'Unione.